La dicitura ‘senza glutine’ in ogni caso, anche a prescindere dalla certificazione, è soggetta a regole specifiche e ulteriori rispetto ai doveri generali di informazione sulla presenza di allergeni negli alimenti.
Gli alimenti gluten-free, tra l’altro, possono contenere glutine in quantità minime (entro il limite di 20 mg/kg). Fermo restando il dovere di specificare i cereali che possano residuarvi. Un approfondimento.
Gli alimenti ‘senza glutine’ e ‘a ridotto tenore di glutine’ hanno subito un singolare excursus normativo:
– sottoposti da principio alla disciplina specifica dei prodotti dieto-terapici (alimenti destinati a un’alimentazione particolare), sono stati
– dapprima soggetti a deregulation dal reg. UE 609/13 che, nell’abrogare la dir. 1989/398/CEE, li ha fatti ricadere nel mare magnum degli alimenti di uso corrente,
– successivamente inquadrati in una nuova disciplina apposita, solo a essi riservata (reg. UE 828/14).
Il reg. UE 828/14 ‘relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti’ disciplina l’impiego delle sole diciture riferite al glutine che sono ammesse in etichettatura dei prodotti:
– ‘senza glutine’, qualora il tenore di glutine nel prodotto finale dell’alimento venduto al consumatore finale non superi a 20 mg/kg,
– ‘con contenuto di glutine molto basso’, per i soli prodotti con ingredienti ‘ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine’ che non superi i 100 mg/kg (reg. UE 828/14, art. 3.1).
L’etichettatura delle due categorie di prodotti può riferire su base volontaria alle diciture ‘adatto per celiaci’ e ‘specificamente formulato per celiaci’, rispettivamente (reg. UE 828/14, art. 3.2, 3.3). Il richiamo a glutine, celiachia e intolleranze alimentari deve in ogni caso rispondere ai criteri generali di trasparenza dell’informazione ai consumatori, come si è visto.
Gli operatori hanno poi facoltà di notificare al ministero della Salute gli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci (o ‘per persone intolleranti al glutine’) – vale a dire, destinati a sostituire cibi tradizionalmente realizzati con cereali che contengano glutine – ai fini del loro inserimento nel registro dei prodotti erogabili ai celiaci.
Il simbolo con la spiga barrata rossa su sfondo bianco, racchiusa in un cerchio rosso, è un marchio registrato dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC). Il suo utilizzo viene concesso in licenza agli operatori che applicano un apposito disciplinare e si sottopongono ai controlli supplementari dell’ente certificatore.
L’etichetta dei prodotti certificati con Spiga Barrata si caratterizza – oltreché per il claim ‘senza glutine’ ed eventuali altre diciture ammesse (v. paragrafo superiore) – per la presenza di:
– simbolo della Spiga Barrata, rosso su bianco o viceversa, con il logo di marchio registrato (®),
– codice prodotto, secondo codifica europea che identifica il Paese ove è stata rilasciata la concessione (es. IT) e i codici numerici di operatore e singolo prodotto.
I consumatori destinatari dei prodotti per celiaci ben conoscono:
– il significato della spiga barrata, che in tutta Europa esprime l’assenza di glutine (con una tolleranza di 20 ppm, concordata su base scientifica dalle associazioni per la celiachia prima ancora che nel reg. UE 828/14)
– il significato di questa certificazione per i consumatori celiaci italiani ed europei, proprio in quanto essa è stata ideata e da sempre gestita proprio dall’Associazione Italiana per la Celiachia (AIC) e le sue consorelle,
– il valore distintivo della certificazione espressa mediante il logo Spiga Barrata, anche rispetto ad altre certificazioni di prodotto o di processo (es. ISO 9001, ISO 22000).
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