Prodotti della pesca: informazioni per operatori e consumatori

Prodotti della pesca: informazioni per operatori e consumatori

Prodotti della pesca: informazioni per operatori e consumatori

La commercializzazione dei prodotti della pesca è soggetta a specifiche informazioni per operatori economici e consumatori, oltre alle regole generali.

Queste informazioni supplementari mirano a garantire la trasparenza e la tracciabilità della filiera, tutelando i diritti dei consumatori e fornendo loro gli strumenti per compiere scelte consapevoli.

Il FIR stabilisce i criteri e i requisiti generali di informazione per tutti gli alimenti.

Per i prodotti della pesca, le informazioni obbligatorie includono:

  • Denominazione commerciale della specie e nome scientifico

  • Metodo di produzione (pescato, allevato, ecc.)

  • Zona di cattura o allevamento

  • Categoria di attrezzi da pesca utilizzati

  • Data di scadenza o termine minimo di conservazione

  • Scongelato, se del caso

  • Presenza di allergeni

Le informazioni possono essere trasmesse tramite etichette, documenti commerciali, cartelli, menù o registri elettronici.

Oltre al FIR, diverse normative europee regolano le informazioni sui prodotti della pesca:

  • OCM Pesca (Reg. (EU) No 1379/2013):
    • Informazioni obbligatorie: denominazione commerciale, nome scientifico, metodo di produzione, zona di cattura, attrezzi da pesca, data di cattura, porto di sbarco, categoria di freschezza, calibro, peso netto.
    • Informazioni volontarie: data di raccolta, tipo di attrezzi da pesca, stato di bandiera del peschereccio, informazioni ambientali, etiche, sociali, tecniche di produzione, dichiarazione nutrizionale.
  • Regolamento (CE) 2406/96:
    • Categorie di freschezza (Extra, A, B) con requisiti specifici.
    • Calibro definito per peso o numero di unità per kg.
    • Indicazione del peso netto in kg.
    • Per prodotti provenienti da Paesi terzi: Paese d’origine, denominazione scientifica e commerciale, modo di presentazione, categoria di freschezza e calibro, peso netto, data di classificazione e spedizione, nome e indirizzo dello speditore.
  • Regolamento (CE) n. 1224/2009 e Regolamento di esecuzione (EU) No 404/2011:
    • Rintracciabilità di tutte le partite: numero di identificazione, nome del peschereccio o unità di produzione, codice FAO, data di cattura o produzione, quantitativi per specie, nome e indirizzo dei fornitori, informazioni ai consumatori (Reg. (UE) n. 1379/2013).
    • Modalità di applicazione: definizione di “prodotti della pesca e dell’acquacoltura”, apposizione delle informazioni su etichetta, imballaggio o documento commerciale, utilizzo di codici, barcode, chip elettronici o RFID, disponibilità delle informazioni durante tutta la filiera.

I regolamenti europei sui prodotti della pesca, pur con obiettivi differenti, si sovrappongono in parte. Una sintesi aggiornata dei requisiti potrebbe semplificare le attività di operatori e autorità competenti.

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